364-Ferrovia Roma Nord e relative responsabilità
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Francesco Rocca Fabrizio Ghera Ferrovia Roma Nord e relative responsabilità
di Gianfranco Lelmi
In base all’art. 1678 il vettore si obbliga, dietro corrispettivo a trasferire persone e cose da un luogo all’altro. La figura del vettore, permane sia che il trasporto avvenga con mezzi propri, sia con mezzi altrui. L’articolo 1327 parla chiaro, il contratto tra utente e vettore si perfeziona salendo sulla vettura, meglio ancora secondo un’altra tesi, mettendo i piedi sui gradini del mezzo. Per il trasporto ferroviario il contratto tra utente e vettore si perfeziona con l’emissione del biglietto comprendendo tutti servizi accessori di cui si può usufruire prima dell’inizio del viaggio come l’utilizzo della sala d’aspetto. Pertanto la responsabilità del vettore inizia nel momento i cui viene emesso il biglietto. Un altro aspetto lo chiarisce l’art. 1681 comma 1, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio e delle cose che porta con sé, salvo che il vettore non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. L’articolo 2043 concerne il risarcimento per fatto illecito (responsabilità aquiliana o extra contrattuale). Difatti recita: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altrui un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Il committente, cioè colui che dà mandato al commissionario, in base all’art. 2043 dovrà provare la colpa o il dolo del vettore. Il viaggiatore deve vigilare sulla propria incolumità ed esonera il vettore dalla responsabilità se ha adottato tutte le misure idonee alla sicurezza del trasportato. Se mancano le misure di sicurezza il vettore è ritenuto responsabile pure se il danno è stato causato da motivi estranei alla mancanza di misure di sicurezza. Più rigorosa è la formula del receptum, il vettore oltre a provare di non essere in colpa deve identificare la causa incolpevole del danno, anche se ha provato la sua non colpa. L’art. 1693 chiarisce che il vettore è responsabile delle cose consegnategli, salvo vizi delle cose dovute all’imballaggio. L’argomento che più ci interessa, è il risarcimento nei confronti del pendolare, per ritardo del treno. Secondo i giudici va dimostrato il disagio esistenziale correlato al ritardo, subito dal viaggiatore (Cassazione, sez. lll Civile. Ordinanza n. 164957/17). Quindi vi debbono essere condizioni di stress, ansia, disagio psico-fisico.
Innanzi tutto l’attore deve dimostrare la gravità
del danno esistenziale con elementi probatori (esaurimento
nervoso), occorre fornire
la prova del danno patrimoniale subito dal ricorrente. Occorre
la prova di ritardi gravi e ripetuti nel periodo in cui
viaggiava l'attore, considerando la possibilità di avvalersi di
un treno successivo per effettuare o proseguire il viaggio
oppure essere rimborsato del prezzo corrisposto. (Cass. n.
9312/2015; Cass. n. 2608/1980) Altro argomento interessante è quanto riporta la sentenza della (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, n. 15487/14; depositata il 7 aprile 2014) per incendio boschivo. In base all’ex art. 423 del c.p. veniva dichiarato colpevole di incendio causato dalla presenza di sterpaglie e vegetazione, colui che era responsabile della manutenzione delle zone adiacente la ferrovia, non avendo provveduto a rimuovere materiale altamente infiammabile. Riguardo alla dichiarazione di mancanza di materiale rotabile, come riporta una testata giornalistica, è come se l’utente affermasse di non avere moneta per il biglietto. “Rimanere senza convogli, è come affermare l’incapacità alla gestione”. Argomento che dovrebbe far riflettere il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l’assessore ai trasporti Fabrizio Ghera.
Fonti: AltalexPedia, Avvocato e Docente Paolo Franceschetti AltalexPedia Avvocato Fabio Bracciale con specializzazione in materia civile, commerciale e giuslavorista, Amministratore condominiale Altalex Avvocato Alberto Carluccio, patrocinate in Cassazione, Diritto del lavoro pubblico e rivato Diritto civile, responsabilità civile Altalex Avvocato Nicoletta Ceci CTU del Tribunale di Roma
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