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318-Corchiano: violazione degli obblighi di ammasso (31.12.1944)

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Corchiano stazione – violazione degli

 

obblighi di ammasso (anno 31.12.1944)     (nr. 318)

 

di Gianfranco Lelmi

 

In data 31 dicembre del 1944, i carabinieri di Corchiano trovarono alla stazione ferroviaria

della Ferrovia Roma Nord, un sacco di farina di grano turco di proprietà di un certo

Zampetti Roberto. Tale signore dichiarava di aver acquistato giorni prima tale merce da un

certo Agostini Mario per un importo di lire 5.500. Dichiarava costui che da Roma, la stava

riportando al venditore di Corchiano, poiché il prodotto risultava avariato.

Il figlio del signor Mario, Agostini Renato, dichiarava a verbale dei carabinieri, di aver

venduto all’insaputa del padre, della farina al signor Zampetti non sapendo che fosse

avariata, per un importo di lire 5.000. Agostini Mario confermava la versione dei fatti esposta

dal figlio. La Prefettura, ricevuti gli atti dai carabinieri, provvedeva a “denunziare il fatto

all’autorità giudiziaria”. Aveva quindi luogo il processo, per cui gli imputati venivano

chiamati a rispondere dei reati loro ascritti. Durante il processo Mario Agostini si dichiarava

estraneo ai fatti, mentre il figlio Renato ammetteva di aver venduto farina di granoturco per

lire 5.000 e non 5.500, di proprietà dell’azienda paterna.

Pertanto le imputazioni per Agostini Mario e Agostini Renato per i fatti esposti erano le

seguenti:

a)        “In base al Regio Decreto del 22.04.43 nr. 249 per non aver conferito kg. 100 di

granoturco all’ammasso obbligatorio

b)       Vendita di Kg. 100 di farina di granoturco (R.D. 22.04.43 nr. 249;

c)        Vendita di farina di granoturco a Lire 5.500 al Kg. Al prezzo superiore a quello fissato

dalle autorità ( art.18 R.D. del 22.04.43 nr. 249);

d)       Del delitto di cui all’art. 516 C.P. per aver venduto al Zampetti Roberto come ‘cereale’

per l’alimentazione umana Kg. 100 di farina di granoturco non adatta allo scopo;

 

 

Le imputazioni per Zampetti Roberto erano le seguenti:

a)        Per aver acquistato in base agli art. 8 e 9 R.D. del 22.04.1943 nr. 249 per il consumo

della propria famiglia Kg. 100 di farina di granoturco violando le norme sul razionamento di tale

merce;

b)       Concorso nel delitto ascritto ai signori Agostini Mario e Agostini Renato

c)        per aver acquistato Kg. 100 di farina di granoturco a lire 5.500 al pezzo superiore a

quello fissato dall’autorità (art. 100C.P. e art. 18 R.D. del 22.04.43 nr. 249;

 

Per questi motivi visti gli articoli 3,6,9, c.p. 18 RDL 22.04.43, n. 245,483, 488 c.p.p.

Agostini Renato e Agostini Mario colpevoli del delitto di cui all’art. 3,6, R.D.L. citato e del

delitto di cui al capo c della rubrica, con condanna a mesi due di reclusione e lire 6000 di

multa con il pagamento a loro carico delle spese processuali.

 

Lo Zampetti Roberto veniva dichiarato colpevole in merito al capo a. con condanna al

pagamento di lire 550 di multa, con il pagamento delle spese processuali.

 

Prosegue la sentenza: “visto l’articolo 163 del c.p. sospende l’esecuzione della pena inflitta

per anni cinque sotto le condizioni di legge.        

 

Visto l’articolo 479 c.p.p. assolve Agostini Mario e Agostini Renato dal delitto di cui

all’art. 516 per insufficienza di prove e dal delitto di cui alla lettera b della rubrica poiché il

fatto non sussiste.

 

Zampetti Roberto veniva assolto in merito al delitto di cui alla lettera b perché il fatto non

sussiste e dal delitto di cui alla lettera c perché il fatto non costituisce reato”.

 

La sentenza porta la data del 30 aprile 1946.