Corchiano
stazione – violazione degli
obblighi di ammasso (anno
31.12.1944)
(nr. 318)
di Gianfranco Lelmi
In data 31 dicembre del
1944, i carabinieri di Corchiano trovarono alla stazione
ferroviaria
della Ferrovia Roma Nord,
un sacco di farina di grano turco di proprietà di un
certo
Zampetti Roberto.
Tale signore dichiarava di aver acquistato giorni prima
tale merce da un
certo Agostini Mario
per un importo di lire 5.500. Dichiarava costui che da
Roma, la stava
riportando al venditore
di Corchiano, poiché il prodotto risultava avariato.
Il figlio del signor
Mario, Agostini Renato, dichiarava a verbale dei
carabinieri, di aver
venduto all’insaputa del
padre, della farina al signor Zampetti non sapendo che
fosse
avariata, per un importo
di lire 5.000. Agostini Mario confermava la versione dei
fatti esposta
dal figlio. La
Prefettura, ricevuti gli atti dai carabinieri,
provvedeva a “denunziare il fatto
all’autorità
giudiziaria”. Aveva quindi luogo il processo, per cui
gli imputati venivano
chiamati a rispondere dei
reati loro ascritti. Durante il processo Mario
Agostini si dichiarava
estraneo ai fatti, mentre
il figlio Renato ammetteva di aver venduto farina
di granoturco per
lire 5.000 e non 5.500,
di proprietà dell’azienda paterna.
Pertanto le imputazioni
per Agostini Mario e Agostini Renato per i
fatti esposti erano le
seguenti:
a)
“In base al Regio Decreto del 22.04.43 nr.
249 per non aver conferito kg. 100 di
granoturco all’ammasso obbligatorio
b)
Vendita di Kg. 100 di farina di
granoturco (R.D. 22.04.43 nr. 249;
c)
Vendita di farina di granoturco a Lire
5.500 al Kg. Al prezzo superiore a quello fissato
dalle autorità ( art.18 R.D. del 22.04.43
nr. 249);
d)
Del delitto di cui all’art. 516 C.P. per
aver venduto al Zampetti Roberto come ‘cereale’
per l’alimentazione umana Kg. 100 di
farina di granoturco non adatta allo scopo;
Le imputazioni per
Zampetti Roberto erano le seguenti:
a)
Per aver acquistato in base agli art. 8 e
9 R.D. del 22.04.1943 nr. 249 per il consumo
della propria famiglia Kg. 100 di farina
di granoturco violando le norme sul razionamento di tale
merce;
b)
Concorso nel delitto ascritto ai signori
Agostini Mario e
Agostini Renato
c)
per aver acquistato Kg. 100 di farina di
granoturco a lire 5.500 al pezzo superiore a
quello fissato dall’autorità (art.
100C.P. e art. 18 R.D. del 22.04.43 nr. 249;
Per questi motivi visti
gli articoli 3,6,9, c.p. 18 RDL 22.04.43, n. 245,483,
488 c.p.p.
Agostini Renato e
Agostini Mario colpevoli del delitto di cui all’art.
3,6, R.D.L. citato e del
delitto di cui al capo
c della rubrica, con condanna a mesi due di
reclusione e lire 6000 di
multa con il pagamento a
loro carico delle spese processuali.
Lo Zampetti Roberto
veniva dichiarato colpevole in merito al capo a.
con condanna al
pagamento di lire 550 di
multa, con il pagamento delle spese processuali.
Prosegue la sentenza:
“visto l’articolo 163 del c.p. sospende l’esecuzione
della pena inflitta
per anni cinque sotto le
condizioni di legge.
Visto l’articolo 479
c.p.p. assolve Agostini Mario e Agostini
Renato dal delitto di cui
all’art. 516 per
insufficienza di prove e dal delitto di cui alla lettera
b della rubrica poiché il
fatto non sussiste.
Zampetti Roberto
veniva assolto in merito al delitto di
cui alla lettera b perché il fatto non
sussiste e dal delitto di cui alla
lettera c perché il fatto non costituisce reato”.
La sentenza porta la data
del 30 aprile 1946.